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06-04-2021

Protocollo Condiviso di Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19/ 06 Aprile 2021

Intek Sicurezza

Il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro è stato sottoscritto il 6 aprile 2021 ed aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti Sociali.

PREMESSA: Il documento conferma le misure per contrastare la diffusione del virus. Viene sottolineata l’importanza, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi comuni, ferma restando l’utilizzo di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti.

PUNTO 2: Per quanto riguarda il Punto “Ingresso in azienda” viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 può avvenire secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

PUNTO 3: Con riferimento al punto “Pulizia e sanificazione in azienda” si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

PUNTO 6: Nel paragrafo “Dispositivi di protezione individuale” viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

PUNTO 8: Nel paragrafo “Organizzazione aziendale” viene evidenziata l’importanza del ricorso al lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori. Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

PUNTO 12: Al punto 12 “Sorveglianza sanitaria/medico competente” viene evidenziata l’importanza della stessa ed evidenziato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Per quanto riguarda il paragrafo “La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, al PUNTO 10 del protocollo aggiornato "Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione" è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

Viene invece previsto, come già stabilito dall’articolo 25, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di […] salute e sicurezza […] in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.

Alla luce delle novità apportate con l'aggiornamento del Protocollo, e considerate le differenti interpretazioni delle precedenti normative in merito alla validità degli attestati di formazione durante il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia vivamente di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.

È dunque confermato il principio secondo cui la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.